16 gennaio 2026
Le barriere architettoniche sono ostacoli strutturali che rendono complesso o impossibile l'accesso e l'uso di un luogo per chi ha ridotte capacità motorie o sensoriali. Non parliamo solo di persone con disabilità permanenti ma anche di anziani o individui con difficoltà temporanee che trovano complicato spostarsi o utilizzare gli spazi in maniera agevole.
Per chi abita in condominio l'abbattimento delle barriere architettoniche può diventare complessa a causa della necessità di condividere decisioni e spese.
La legge n. 13/1989 stabilisce le norme per favorire l'accessibilità negli edifici privati, in particolare:
- delibera aasembleare: per l'installazione di opere destinate all'abbattimento delle barriere architettoniche è necessaria una delibera dell'assemblea condominiale. Tuttavia, la legge richiede una maggioranza ridotta rispetto alle delibere ordinarie, ossia la maggioranza deve rappresentare almeno un terzo del valore millesimale;
- diritto di intervento individuale: se l'assemblea non approva l'intervento, la persona disabile (o chi ne ha la tutela) ha il diritto di realizzarlo a proprie spese, purchè non ostacoli l'uso comune delle parti condominiali e non pregiudichi la stabilità o la sicurezza dell'edificio.
Esistono delle agevolazioni per il disabile come enunciato dall’Agenzia delle Entrate in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, chi sostiene le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche può usufruire di importanti agevolazioni fiscali. Per i contribuenti che effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche, la normativa tributaria prevede diverse tipologie di agevolazioni:
Detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (36% dopo questa data) per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e).
Detrazione del 75%, introdotta dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ed estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022).
Detrazione del Superbonus prevista per gli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti”.
Detrazione Irpef del 50% per ristrutturazione edilizia
La detrazione Irpef pari al 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (36% dopo questa data) è disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e). Questa agevolazione riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia per gli immobili.
Interventi ammessi:
- Eliminazione delle barriere architettoniche, come l’installazione di ascensori e montacarichi
- Realizzazione di strumenti tecnologici per favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992
Limiti e condizioni:
- Detrazione al 50% per un importo massimo di 96.000 euro fino al 31 dicembre 2024
- Detrazione al 36% per un importo massimo di 48.000 euro dal 1° gennaio 2025
- Non cumulabile con la detrazione del 19% per spese sanitarie relative a mezzi di sollevamento
- Non applicabile al semplice acquisto di strumenti o beni mobili, come telefoni o computer adattati
Detrazione del 75%
Introdotta dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e prorogata fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022), questa agevolazione prevede una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Importo massimo detraibile:
- 50.000 euro per edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti
- 40.000 euro per edifici da 2 a 8 unità immobiliari, moltiplicati per il numero di unità
- 30.000 euro per edifici con più di 8 unità immobiliari, moltiplicati per il numero di unità
Altre caratteristiche:
- Ripartizione della detrazione in 5 quote annuali di pari importo
- Interventi conformi al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236/1989
- Ammessi interventi di automazione degli impianti e smaltimento dei materiali sostituiti
Opzioni alternative
In alternativa alla detrazione, è possibile optare per:
- Cessione del credito d’imposta
- Contributo sotto forma di sconto in fattura
- Detrazione Superbonus per interventi “trainati”
Gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche possono rientrare nel Superbonus se effettuati come interventi “trainati” in concomitanza con interventi “trainanti” di efficienza energetica o antisismici.
Requisiti:
- Conformità al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236/1989
- Conclusione degli interventi “trainati”
Opzioni alternative
Anche in questo caso, è possibile optare per:
- Cessione del credito d’imposta
- Contributo sotto forma di sconto in fattura
I passi da seguire se una persona disabile vuole eseguire degli interventi in condominio sono questi:
- valutazione tecnica: è importante rivolgersi a un professionista per redigere un progetto che includa i costi stimati e le modalità di intervento;
- convocazione dell'assemblea: una volta fatto il progetto bisogna presentarlo in assemblea condominiale con eventuali agevolazioni fiscali disponibili;
- delibera: se l'assemblea approva l'intervento, l'amministratore procederà con l'esecuzione delle opere e la ripartizione delle spese;
- intervento individuale: qualora l'assemblea non approvi, la persona disabile può procedere in maniera autonoma sempre assicurandosi di rispettare i requisiti di legge e comunicando le proprie intenzioni all'amministratore.