28 novembre 2025
Un caso pratico che Studio Logica 2 vuole portare all'attenzione di morosità di un condomino è quello di un soggetto che ha protratto l'ammanco delle sue quote per oltre un semestre.
L'Amministratore in questo caso ha deciso di sospendere la fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato che può attuare senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria, secondo l'articolo 63 comma 3 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.Questa norma viene richiamata nel ricorso a provvedimenti estremi dal condominio che si vuole avvalere della possibilità di sospendere il servizio di acqua calda sanitaria e di riscaldamento di un condomino moroso da oltre sei mesi.
L'impianto centralizzato, però, era predisposto in modo che le singole utenze fossero all'interno dell'appartamento: per agire e sospendere la fruizione di acqua calda sanitaria era necessario entrare all'interno dell'appartamento privato del condomino moroso.
In questa situazione il condominio ha chiesto al giudice l'autorizzazione ad accedere all'appartamento viste le condizioni morose. Il Tribunale, considerata la situazione limite della morosità protratta per oltre sei mesi, ha accolto il ricorso del condominio.
Nello specifico, il giudice ha dichiarato, che non era in discussione la sospensione delle utenze, che non necessita di alcuna autorizzazione legale, ma bensì la necessità di ottenere l'autorizzazione all'accesso alla proprietà del condomino moroso. Il ricorso è stato accettato con lo scopo di limitare l'accrescimento del debito -quindi del danno economico al resto dei condomini- ordinando al condomino moroso di far accedere al proprio appartamento l'Amministratore con il personale tecnico per sospendere le derivazioni di acqua calda sanitaria e riscaldamento.