29 maggio 2026
Per decoro non si intende solo l'insieme delle linee architettoniche ma anche l'aspetto armonico e visibilmente percepibile dell'edificio. Le decisioni dell'assemblea condominiale devono tenere conto di queste configurazioni. La valutazione spetta al giudice di merito e si pone come insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata. Viene confermato dalla Corte di cassazione, sezione seconda, nella sentenza 1107 del 19 gennaio 2026.
Approfondiamo l'argomento
Secondo l'articolo 1120 del Codice civile per cui la nozione di aspetto architettonico è complementare, e differente, a quella di decoro architettonico. La Corte ha evidenziato che ogni intervento edificatorio deve rispettare lo stile del fabbricato e non può istituire, rispetto al preesistente complesso, una rilevante disarmonia evidente a qualunque osservatore.
Tenendo conto di quanto detto, il giudice di legittimità ha deciso che la motivazione della Corte d'appello non è censurabile, poichè riteneva che l'eliminazione dei mosaici in questione non aveva portato alcun cambiamento o deterioramento del decoro architettonico dell'edificio, in quanto non aveva eleminato un elemento che risaltava o che contribuiva a delineare e caratterizzare il suo disegno architettonico. Questo perchè le tessere erano di colore grigio come il resto della facciata e senza elementi che le distinguessero dalla parete era difficile capire che si fosse in presenza di parti con un mosaico e in un concreto non risultava percepibile la presenza o meno di tali tessere dalla strada.
Conclusione
Queste decisioni possono far nascere qualche dubbio in chi si è visto annulla una delibera superbonus di alcune decine di milioni per il cambiamento di gradazione del colore e per il cambiamento della brillantezza della tinta delle tesserine e degli intonaci. Si cita questo esempio perchè è un esempio molto in linea con il sentire maggioritario nella giurisprudenza che ha posto l'attenzione sul pregiudizio economico normalmente insito nella menomazione del decoro architettonico che costituisce uma qualità del fabbricato.
Inoltre, questo esempio è utile per capire perchè il giudice di legittimità ha considerato anche la nozione di euritmia, che non censura qualsiasi modifica dell'aspetto dell'edificio e alla quale ripugna l'alterazione che renda disarmonica la scansione delle linee e degli elementi che caratterizzano la facciata. Per confermare le indicazioni tradizionali, la Corte ha incluso che la tutela del decoro architettonico è valida anche se l'edificio non ha particolare pregio artistico, basta che abbia una fisionomia propria, a meno che, per le modalità costruttive o le modificazioni apportate, non si trovi in stato di degrado complessivo tale da rendere non decisivo ogni altro intervento.