04 settembre 2026
La facciata condominiale fa parte del decoro architettonico e ogni lavoro che incide su di esso, al di là di una valutazione prettamente estetica, necessita dell'assenso dell'assemblea. Questo è quanto dichiarato dal Consiglio di stato, sezione IV, nella sentenza del 2 marzo 2025, numero 1613.
Il caso
La controversia è nata dal diniego opposto dal Comune alla richiesta di permesso per la realizzazione di un intervento di addizione volumetrica ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera g, della legge regionale Toscana 65/2014, che riguardava un'unità residenziale in un edificio condominiale.
Il comune ha negato l'approvazione in conseguenza del fatto che mancava l'autorizzazione, preventiva, dell'assemblea condominiale all'esecuzione di tali opere che avrebbero inciso anche sulle parti comuni dovute all'uso individuale.
L'intervento prevedeva la creazione di un nuovo vano derivato dalla chiusura e trasformazione di una porzione di terrazza di pertinenza, con incidenza su una facciata retrostante. Inoltre l'intervento avrebbe previsto la chiusura di una finestra e lo spostamento di altre due aperture preesistenti. La richiesta non beneficiava dell'approvazione dell'assemblea ma solo dei condomini direttamente interessati dai lavori.
L'amministrazione, conclusa l'istruttoria, aveva rilasciato il permesso salvo successivamente annullarla a causa del ricorso dell'amministrazione del condominio che contestava la legittimità del titolo edilizio.
In questo caso basandosi sugli articoli 117, 1120 e 1122 del Codice civile i giudici amministrativi hanno ritenuto che, quando l'intervento edilizio incide su parti comuni dell'edificio condominiale destinate all'uso individuale, è necessaria l'approvazione dell'assemblea condominiale al fine di escludere la natura pregiudizievole dell'intervento. Questo succede perchè la facciata del condominio è considerata come valore pertinente all'edificio nel suo complesso.
Conclusione
Il giudice amministrativo ha confermato il diniego opposto dall'amministrazione condominiale. In questo caso l'intervento incideva sulle linee della facciata, nonostante si trattasse di un condominio orizzontale e non verticale, rientrando nell'ambito di competenza dell'assemblea che avrebbe dovuto dare la sua approvazione e non solo esserne informata.