Fotovoltaico sul balcone: l'assemblea non può vietare l'installazione

15 maggio 2026

Sul rapporto tra autonomia del singolo condomino e poteri dell'assemblea per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici installati su porzioni di proprietà esclusiva, interviene il Tribunale di Monza, sezione II civile, con l'ordinanza 3 febbraio 2026, ruolo generale 8643/2025.

La situazione

La controversia ha inizio dall'impugnazione di una delibera assembleare che aveva chiesto la rimozione dei pannelli fotovoltaici posti su un terrazzo di proprietà esclusiva. Il ricorrente chiedeva la nullità o annullabilità della delibera per violazione degli articoli 1122 e 1122-bis del Codice civile, nonchè per carenza di competenza dell'organo assembleare. Il condominio, dalla sua parte, sosteneva che l'intervento si identificasse come un'innovazione vietata e che l'impianto non rispettasse il regolamento contrattuale e del decoro architettonico. 

L'assemblea non può vietare l'installazione

Il giudice interpellato ha distinto le opere eseguite su parti comuni e interventi realizzati su proprietà esclusiva che incidano indirettamente sulle strutture comuni. In base all'articolo 1122-bis del Codice civile, il condominio può installare impianti che abbiano come obiettivo la produzione di energia da fonti rinnovabili anche su parti comuni o su superfici di sua pertinenza, comunicandolo prima all'amministratore con anche indicazione delle modalità esecutive. Questa comunicazione ha natura informativa e non richiede un'autorizzazione. L'assemblea ha potere di intervento solo per prescrivere modalità alternative di esecuzione o cautele a tutela della stabilità, sicurezza e decoro ma non per vietare in via preventiva l'iniziativa.

Limiti dell'installazione

Il Tribunale si rifà all'orientamento della Cassazione (1337/2023), secondo cui l'installazione è legittima se non comporta modifiche della destinazione delle parti comuni nè pregiudizio strutturale o estetico. Nella situazione riportata sopra non esistevano elementi idonei a dimostrare la violazione del regolamento contrattuale, la lesione del decoro o l'assenza di titolo edilizio.

L'assemblea non ha il potere di rimozione su proprietà esclusiva

Inoltre, viene esclusa la necessità di sospendere la delibera impugnata, in quanto priva di contenuto lesivo: l'assemblea non ha il potere di emettere un ordine esecutivo  di rimozione su beni di proprietà esclusiva. Infatti, è considerata inammissibile l'istanza cautelare proposta dal condominio per la sospensione dei lavori, potendo la posizione essere tutelata con i rimedi possessori tipici. 

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