09 gennaio 2026
Esistono realtà in cui i condomini raggiungono a malapena gli otto partecipanti, in questi casi siamo davanti ai condomini minimi e in questi contesti si può fare a meno di un amministratore. Occorrono alcuni casi in cui anche se piccoli, i condomini si possono trovare in situazioni di disaccordo o di grande disorganizzazione con conseguente degrado dell'immobile in cui abitano.
Con il decreto emesso dal Tribunale di Ancona viene definito un procedimento di volontaria giurisdizione avente ad oggetto la nomina di un amministratore per via giudiziaria nell'interesse di un piccolo condominio. Si prende ad esempio un piccolo condominio in cui due dei quattro condomini presentavano un ricorso ai sensi dell'articolo 1129 del Codice Civile, motivato dallo stato di degrado e abbandono in cui versava il condominio.
Uno di questi quattro condomini faceva resistenza per il ripristino del condominio e, nonostante riconoscesse che i lavori di manutenzione fossero necessari, faceva notare che questi interventi non venivano eseguiti per mancanza di fondi. Questo condomino, inoltre, aveva assunto il ruolo di amministratore senza compenso e si opponeva alla nomina giudiziaria per via dei costi aggiuntivi che avrebbero dovuto sostenere.
Il condominio in questione, nonostante fosse composto da unità abitative con ingresso indipendente, aveva anche diverse parti in comuni come il vano scale, il tetto e la corte esterna.
Il Tribunale di Ancona, in questo specifico caso, ha ritenuto necessaria la nomina giudiziale di un amministratore poichè il disaccordo tra i condomini, seppur pochi, stava portando a uno stato di degrado l'intero stabile; inoltre, la natura dei lavori da eseguire e dei connessi adempienti accessori richiedeva una gestione non poteva essere affidata in maniera informale o amichevole bensì a una figura professionale che prenda ufficialmente l'incarico.