19 settembre 2025
L'agenzia delle Entrate. alla domanda di un contribuente che ha acquistato un immobile sul quale erano stati effettuati interventi antisismici beneficiando delle agevolazioni previste dal superbonus esercitando su di essi l'opzione della cessione del credito, ha chiarito che la rivendita di un immobile così acquistato e avendo effettuato questo tipo di interventi beneficiando del superbonus non genera plusvalenza imponibile ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b-bis del Tuir.
La Legge di bilancio 2024 ha modificato gli articoli 67 e 68 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) introducendo una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile, relativa alle cessioni d'immobili che sono stati effettuati con il superbonus (ossia interventi agevolati).
La normativa introdotta dalla Legge di bilancio 2024 prevede che siano imponibili le plusvalenze derivate dalla vendita di immobili per i quali il cedente abbia eseguito i lavori agevolati dal superbonus, se i lavori risultano essere stati completati da meno di un decennio rispetto alla cessione. La normativa esclude dall'imponibilità le plusvalenze derivanti da immobili acquisiti per successione e/o adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi famigliari per la maggior parte del decennio che precede la vendita.
Il chiarimento dell'agenzia delle Entrate: se l'immobile è stato acquistato già ristrutturato da un'impresa, la rivendita non genera plusvalenza imponibile, proprio perchè il contribuente ha acquistato l'immobile da una ditta costruttrice che ha eseguito i lavori e l'ha poi venduto, per cui la plusvalenza imponibile viene realizzata dalla ditta costruttrice e non si riversa sul compratore.