06 novembre 2026
Se l'inquilino al piano di sopra utilizza molta acqua per lavare il balcone tanto da bagnare anche quelli sottostanti, si può fare appello a qualche norma per regolare questo comportamento?
Secondo l'articolo 844 del Codice civile, quando l'acqua o altri liquidi vengono usati in eccesso superando la normale soglia di tollerabilità può essere applicato il principio della responsabilità aquiliana, che segue l'articolo 2043 del Codice civile, in base al quale il condomino che commette un fatto doloso che provoca un danno ingiusto ad altri, obbliga chi ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Se il flusso d'acqua in eccesso è frequente incidendo sull'uso del balcone e dell'abitazione sottostante è possibile farlo notare al vicino contestando il comportamento, ricordando i limiti legali ed eventualmente delle disposizioni previste dal regolamento condominiale. In alcuni casi, può anche essere opportuno coinvolgere l'amministratore e l'assemblea per l'adozione e l'applicazione di regole specifiche.
Proprio allo scopo di queste circostanze, molti regolamenti di condominio contengono disposizioni specifiche relative al lavaggio dei balconi e all'annaffiatura delle piante e alla caduta di acqua verso le proprietà sottostanti. In caso di persistenza del comportamento, laddove ci siano i presupposti, può essere preso in considerazione il risarcimento dei danni subiti in base all'articolo 2043 del Codice civile. Qualora i liquidi riversati nei balconi sottostanti possano essere identificate come nocive o insalubri si può anche valutare una segnalazione alle autorità sanitarie competenti.
Nel caso sia comprovato, in maniera grave, lo sversamento di liquidi nel balcone sottostante si può ricorrere all'articolo 674 del Codice penale, fermo restando la verifica in concreto di tutti gli elementi richiesti dalla fattispecie.
Concludendo, per tutelarsi è consigliabile per prima cosa la consultazione del regolamento condominiale, evidenziando le norme specifiche e documentare gli episodi. Come seconda cosa è opportuno coinvolgere l'amministrazione condominiale tramite comunicazione formale insieme a una diffida formale al condominio che provoca il fastidio. Se il comportamento lesivo avesse comunque un seguito si può valutare la via legale.