Verbale di assemblea: non valido se mandato via whatsapp

06 febbraio 2026

La sentenza 12101/2025 del Tribunale di Napoli dello scorso dicembre conferma che in ambito condominiale whatsapp non può essere usato. All'origine della sentenza l'impugnazione da parte di due condomini di una delibera: sottolineavano di non essere stati convocati in assemblea secondo le modalità previste dall'articolo 66 disposizioni attuative Codice civile.

Il condominio ha effettivamente ammesso che la convocazione era avvenuta per mail ordinaria e il verbale della riunione era stato mandato via whatsapp. La delibera impugnata non era stata comunicata in modo tradizionale, tramite modalità che attestassero la data certa. Inoltre, neanche la successiva comunicazione via whatsapp del verbale ai sensi di legge ha validità.

Nonostante, in tema di trasmissione verbale non vi sia alcuna formalità da rispettare prevista dalla legge, è importante che il condominio abbia avuto piena conoscenza dell'avviso di convocazione e del verbale. Anche se un condominio avesse comunicato in passato il consenso a ricevere le comunicazione via una semplice mail, e il verbale tramite whatsapp, tale accordo non avrebbe alcun valore legale. Sotto il primo aspetto le modalità di invio dell'avviso previste dall'articolo 66 disposizioni attuative sono inderogabili, quanto alla trasmissione tramite whatsapp di copia del verbale di assemblea ai condomini assenti, crea difficoltà di individuare la data di decorrenza del termine di 30 giorni entro cui la persona assente può impugnare la delibera. Per l'articolo 1137 del Codice civile è necessario che vi sia una prova certa della data in cui il verbale è stato ricevuto dal condominio.

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