11 settembre 2026
Le zanzariere -nonostante non ci sia attualmente, nel panorama legislativo, alcuna autonoma previsione agevolativa specificatamente destinata al loro acquisto o alla loro messa in opera- laddove apposte all'esterno di una superficie vetrata possono garantire una modulazione variabile e controllabile dei flussi energetici e luminosi.
In particolare, la fattispecie presa in esame è riconducibile agli interventi delineati dall'articolo 14, comma 2, lettera b del Dl 63/2013, in combinato disposto con l'articolo 2, comma 1, lettera b, punto III del Dm 6 agosto 2020. Queste disposizioni fanno riferimento alla posa in opera di schermature solari e chiusure tecniche oscuranti mobili, le quali devono risultare strutturalmente solidali con l'involucro edilizio, in conformità a quanto stabilito dall'Allegato M del Dlgs 311/2006.
Le zanzariere contribuiscono a raggiungere l'obiettivo termodinamico che consiste nella capacità di mitigare l'incidenza della radiazione solare durante il periodo estivo agevolando ugualmente l'ingresso nella stagione invernale.
La prassi amministrativa dell'agenzia delle Entrate e le direttive tecniche dell'Enea sottolineano che le schermature solari sono escluse dal beneficio qualora presentino un orientamento a nord. Considerata questa preclusione, si impongono altri requisiti: le schermature, infatti, devono essere installate a protezione di una superficie vetrata, presentare natura mobile e qualificarsi come "tecniche".
Strutturalmente, le zanzariere per essere idonee devono essere ancorate in modo fisso all'edificio in modo che l'utente non possa smontarle o montarle liberamente. Inoltre, la struttura deve possedere la marcatura Ce e la rigorosa conformità alle disposizioni locali e nazionali in materia di sicurezza ed efficienza energetica.
Un altro punto di vista
Una disciplina diversa regola le chiusure oscuranti per le quali è ammesso l'installazione di zanzariere in qualsivoglia orientamento e consente sia strutture installate autonomamente dall'utente sia combinate con le vetrate.
Dal punto vista formale, dei documenti, viene ammesso che l'asseverazione tecnica relativa al rispetto dei massimali di costo e dei requisiti specifici possa essere sostituita da una dichiarazione rilasciata dai fornitori, a condizione che non sussista l'obbligo di deposito della Relazione tecnica in Comune.
Rimane, in ogni caso, l'obbligo di inoltrare l'apposita comunicazione all'Enea entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione delle opere. Un'altra prerogativa risiede nella superfluità di un impianto di riscaldamento preesistente: l'edificio in questione può appartenere a qualunque categoria catastale, ricomprendendo immobili strumentali, rurali, professionali o d'impresa.
Per concludere, per ciò che riguarda il regime transitorio relativo alle spese sostenute nel biennio ricompreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026, la detrazione in esame trova applicazione nella misura ordinaria del 36%. Il legislatore ha previsto un'aliquota maggiorata del 50% esclusivamente per gli interventi realizzati dai proprietari su unità immobiliari destinate ad abitazione principale. In entrambi i casi, l'agevolazione è soggetta a ripartizione decennale.
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